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Art. 32bis

700.1OPTFederal Council Ordinance1 set 2000Fonte originale

(art. 24biscpv. 1 LPT)

  1. Per quanto possibile gli impianti infrastrutturali sono raggruppati o riuniti in modo appropriato e collocati in ubicazioni il meno sensibili possibile. Le superfici coltive devono essere preservate.
  2. Se gli impianti infrastrutturali comportano un’utilizzazione del suolo, occorre esaminare con quali altre utilizzazioni questa occupazione potrebbe essere collegata.

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