Se un’abitazione con una limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 non è usata in maniera lecita, l’autorità competente impartisce al proprietario, con comminatoria dell’esecuzione sostitutiva e della pena prevista dall’articolo 292 del Codice penale1, un termine per ripristinare lo stato legale. In casi motivati può concedere, su richiesta del proprietario, un termine suppletorio.
Se il proprietario non ripristina lo stato legale entro il termine stabilito, l’autorità competente vieta l’uso dell’abitazione e dispone l’apposizione dei sigilli.
L’autorità competente adotta le misure necessarie a ripristinare lo stato legale. In particolare, può locare l’abitazione nel rispetto della limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1.
I membri o i collaboratori dell’autorità edilizia competente che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di infrazioni sono tenuti a notificarle immediatamente all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 15.