Chiunque, intenzionalmente, non osserva una limitazione d’uso ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Se la limitazione d’uso è revocata successivamente, la pena è una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
Fino alla conclusione con sentenza passata in giudicato di un procedimento di sospensione o di modifica di una limitazione d’uso il giudizio penale è differito.
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