La presente legge si applica alle domande di costruzione che devono essere decise in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore.
Nel caso in cui un’autorizzazione edilizia rilasciata con decisione passata in giudicato prima dell’11 marzo 2012 ordini il differimento dell’esecuzione nel quadro di un contingentamento, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia può autorizzare l’esecuzione, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, se nell’autorizzazione edilizia non è previsto un periodo per l’inizio dell’esecuzione oppure se tale inizio è differito a un periodo che termina al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Se la quota di abitazioni secondarie di un Comune si riduce al 20 per cento o a una percentuale inferiore, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie, su richiesta del proprietario, revoca un’eventuale limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, e incarica l’ufficio del registro fondiario di cancellare la relativa menzione nel foglio del registro fondiario concernente il fondo in questione.
Le autorizzazioni edilizie rilasciate conformemente al diritto procedurale cantonale prima del 31 dicembre 2012 con decisione passata in giudicato restano valide.
Le autorizzazioni edilizie rilasciate e passate in giudicato conformemente al diritto procedurale cantonale dopo il 1° gennaio 2013 e fino all’entrata in vigore della presente legge restano valide a condizione che siano state rilasciate in base all’ordinanza del 22 agosto 20121sulle abitazioni secondarie.