La Confederazione determina per ogni Comune la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle abitazioni sulla base dell’inventario delle abitazioni di cui all’articolo 4.
Se un Comune non presenta l’inventario delle abitazioni entro il termine stabilito, si presume che la sua quota di abitazioni secondarie superi il 20 per cento. Su richiesta del Comune, e in presenza di motivi fondati, l’autorità federale competente può concedere un termine suppletorio.
Il Consiglio federale designa l’autorità federale incaricata di determinare la quota di abitazioni secondarie.
Prima di decidere, l’autorità federale sente il Cantone in cui si trova il Comune.
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