(art. 2 cpv. 2 lett. a LImA)
- Esiste un potenziale di pericolo particolare se la rottura dell’opera di sbarramento può mettere in pericolo vite umane o causare danni materiali importanti.
- I Cantoni interessati annunciano all’autorità di vigilanza della Confederazione (Ufficio federale dell’energia, UFE) gli impianti di accumulazione che presumibilmente presentano un potenziale di pericolo particolare malgrado non sottostiano alla LImA a causa delle loro dimensioni.
- I gestori di questi impianti di accumulazione mettono a disposizione dell’UFE tutti i documenti necessari all’esame.
- L’UFE chiede il parere degli altri Cantoni interessati prima di emettere la propria decisione.