(art. 8, 25 lett. a e 26 LImA)
- Il gestore annuncia all’autorità di vigilanza gli eventi che possono influire sulla sicurezza dell’impianto di accumulazione; devono essere annunciati senza indugio:
- immediatamente, eventi di grande importanza rilevanti per la sicurezza, con danni massicci all’impianto di accumulazione o a beni di terzi, oppure ferimenti gravi o mortali di terzi;
- entro 24 ore, eventi di media importanza rilevanti per la sicurezza, con danni considerevoli all’impianto di accumulazione o a beni di terzi, oppure lievi ferimenti di terzi;
- entro cinque giorni, eventi di lieve importanza rilevanti per la sicurezza, con danni lievi all’impianto di accumulazione o a beni di terzi e senza ferimenti di terzi.
- Il gestore annuncia tempestivamente all’autorità di vigilanza le date previste per:
- le prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico;
- i sopralluoghi all’impianto di accumulazione nell’ambito dei controlli annuali e dei controlli quinquennali;
- lo svuotamento dell’impianto.