(art. 5 cpv. 1 e 8 cpv. 3 e 5 LImA)
- Se il gestore non adempie agli obblighi imposti dalla LImA e dalla presente ordinanza, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie, segnatamente:
- misure di risanamento o limitazioni dell’esercizio volte a garantire la sicurezza strutturale;
- misure di manutenzione, sorveglianza rafforzata o limitazioni dell’esercizio qualora i risultati della sorveglianza inducano a ritenere che l’esercizio non sia sicuro.
- Se il gestore tarda a realizzare interventi di manutenzione o risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie o, dopo diffida infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.