721.101.1OImAFederal Council Ordinance1 gen 2023Fonte originale
(art. 4 LImA)
L’UFE esercita la vigilanza diretta sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine.
Stabilisce, per ogni caso specifico, i requisiti tecnici di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti di accumulazione situati su acque di confine, segnatamente per contrastare i pericoli derivanti:
dalla rottura di un’opera di sbarramento;
da deflussi discontinui nella ritenuta o a valle;
da danni alle canalizzazioni per acqua motrice.
Svolge i propri compiti in collaborazione con le competenti autorità estere di vigilanza. Si attiene nella misura del possibile alla legislazione svizzera sugli impianti di accumulazione; provvede in ogni caso affinché il livello di sicurezza sia equivalente a quanto da essa stabilito.
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