I possessori d’impianti idraulici che distribuiscono energia elettrica hanno l’obbligo di presentare, a richiesta, al Dipartimento le convenzioni da essi concluse con altri impianti idraulici allo scopo di vietare la distribuzione dell’energia in una zona determinata. Il Dipartimento ha il diritto di ordinarne la modificazione qualora fossero contrarie all’interesse pubblico.1
Le prescrizioni del presente articolo sono applicabili per analogia ai mediatori.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.