Sono navigabili, ai sensi della presente legge, il Reno a valle di Rheinfelden, con i principali siti portuali di Birsfelden, Birsfelden-Au, Basilea-St. Johann e Basilea-Kleinhüningen.
È fatta salva la possibilità di rendere navigabili le seguenti sezioni di corsi d’acqua, compresi i principali luoghi portuali:
il Reno, dalla foce dell’Aar sino a Rheinfelden;
il Rodano, dal lago Lemano sino alla frontiera nazionale.
Negli altri casi i Cantoni determinano, conformemente alla legislazione sulla navigazione interna, in che misura le acque sono navigabili e quali impianti essi mettono a disposizione o autorizzano a tal fine.
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