Gli impianti idraulici costruiti sulle sezioni di corsi d’acqua menzionate nell’articolo 24 capoversi 1 e 2 devono essere concepiti in modo tale da salvaguardare la navigazione attuale e la sua estensione e in modo da consentire l’ulteriore sistemazione di queste sezioni di corsi d’acqua per la navigazione. In particolare, devono mantenere lo spazio necessario per la costruzione di impianti per la grande navigazione.
Gli aventi diritto all’utilizzazione hanno l’obbligo di cedere l’acqua necessaria all’alimentazione delle chiuse. Se questo obbligo provoca limitazioni nell’utilizzazione oltre i limiti fissati nella concessione, è versata un’indennità. In caso di mancato accordo tra le parti, la concessione deve essere limitata nella relativa misura mediante espropriazione.
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