Se un possessore d’impianto idraulico ritrae permanentemente un utile importante da opere già costruite da altri a loro spese, può da questi essere obbligato a concorrere con un contributo periodico o per una volta tanto nelle spese di costruzione e di mantenimento delle opere stesse, in quanto ne usi realmente e il contributo non superi il vantaggio.
I contributi sono fissati dall’autorità competente del Cantone o, se si tratta d’impianti idraulici in diversi Cantoni, dal Dipartimento.1
L’autorità competente può, quando le circostanze lo giustifichino, ordinare in ogni tempo la costituzione di una società cooperativa di tutti gl’interessati.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903). ↩
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