Se l’utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d’acqua, il concessionario ha diritto a un’indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d’acqua modificato. L’autorità che a eseguire i lavori stabilisce l’indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.1
Se la costruzione o l’esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità.