Agli impianti idroelettrici per i quali è versato un contributo d’investimento conformemente all’articolo 26 della legge federale del 30 settembre 20161sull’energia (LEne) si applicano le riduzioni seguenti:
per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) non possono essere riscossi canoni sull’intera potenza lorda durante il termine assegnato per la costruzione e durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio;
in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) non possono essere riscossi canoni sulla potenza lorda supplementare durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio dell’impianto ampliato o rinnovato.
Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all’articolo 49 capoverso 2.