Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr1.2
Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di concessione, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.