Al momento del rilascio della concessione l’ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque può riservarsi un diritto di riscatto.
Il riscatto può aver luogo solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione; deve essere notificato almeno cinque anni prima.
Se la concessione e il diritto cantonale in essa riservato non dispongono altrimenti, in caso di riscatto gli impianti di cui all’articolo 67 capoverso 1 spettano contro indennità totale all’ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque.
L’articolo 67 capoverso 4 è applicabile per analogia.
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