Per l’utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d’acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento:
conferire i diritti di utilizzazione;
autorizzare l’utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d’acqua da parte dell’avente diritto stesso;
determinare conformemente al diritto cantonale, al momento del conferimento del diritto di utilizzazione, quali sono le prestazioni da fornire e le condizioni da osservare;
decidere in merito all’approvazione dei piani necessari per la costruzione o la modifica di impianti e rilasciare quindi le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale;
ordinare misure di risanamento e misure concernenti l’esercizio; il Dipartimento può autorizzare il Cantone a ordinare le misure necessarie.
Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per disciplinare gli ambiti di cui al capoverso 1.
Le autorità competenti decidono d’intesa con gli enti pubblici aventi il diritto di disporre delle acque e i Cantoni.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.