Le norme procedurali previgenti si applicano:
- alle domande di concessione pendenti da due o più anni;
- alle domande di costruzione pendenti;
- alle domande di costruzione per impianti necessari all’esercizio di una concessione rilasciata secondo il diritto previgente, qualora siano inoltrate entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge;
- ai ricorsi pendenti.