725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
L’USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.
Occorre stimare i costi e i benefici del progetto generale e del progetto esecutivo; i costi di costruzione, di manutenzione e d’esercizio devono essere esposti separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.
In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell’ottica dei costi e dei benefici.
Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in funzione di eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.
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