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Art. 29

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. L’utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all’autorizzazione dell’USTRA.
  2. L’utilizzazione è soggetta al versamento di un’indennità e deve essere limitata nel tempo secondo le specificità di ciascun caso. L’indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato.1 2bis. Sono esenti da indennità: a. l’utilizzazione da parte di Cantoni e Comuni per esigenze proprie, a condizione che venga concessa la reciprocità; b. l’utilizzazione da parte di terzi per la realizzazione e l’esercizio di costruzioni e impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili.2
  3. Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un’utilizzazione molteplice sono a carico dei terzi.
  4. L’USTRA può adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore, indipendentemente dall’avvio o dall’esito di un procedimento penale.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479).

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 479).

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

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