725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
L’USTRA può affidare l’elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare fino al termine della progettazione in stretta collaborazione con l’USTRA e gli altri servizi federali interessati. Se del caso, l’USTRA fissa le condizioni per l’elaborazione del progetto generale e le inoltra al Cantone sotto forma di istruzioni.
Per la stesura definitiva e l’approvazione il Cantone inoltra all’USTRA i documenti secondo l’articolo 11.
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