725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se sono necessari provvedimenti a tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa partecipa ai costi dei lavori di esecuzione dei provvedimenti che rientrano nell’ambito di competenza dei Cantoni.
I provvedimenti e la partecipazione ai costi sono definiti nell’ambito del progetto esecutivo.
L’esecuzione dei provvedimenti e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone compente e l’USTRA.
Se durante la fase di costruzione si rendono necessari provvedimenti non previsti, segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente, il Cantone competente e l’USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa disciplina in particolare i provvedimenti come anche la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
Se nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
Dopo aver consultato i servizi cantonali, l’USTRA coordina i lavori nell’area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali.