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Art. 19

725.116.2LUMinFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Se un’impresa con o senza esercizio oggetto di ordinazione acquista mezzi d’esercizio per il trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati, la Confederazione può, se è nel suo interesse, concedere una fideiussione ai creditori.
  2. L’Ufficio federale dei trasporti disciplina la forma e le condizioni delle fideiussioni.

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