725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Per un esercizio efficace dell’alta vigilanza l’Ispettorato delle finanze dell’USTRA controlla, ai sensi dell’articolo 54 LSN, l’intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri.
Per il calcolo dell’aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un’utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della LSN e dei suoi atti esecutivi.
La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell’USTRA.
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