725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Le infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati (art. 17a LUMin) sono sostenute nel quadro di un programma di sviluppo (programma traffico d’agglomerato).
La prova che le condizioni di cui all’articolo 17c LUMin sono adempiute deve essere fornita mediante un programma d’agglomerato. In tale programma possono essere definite priorità geografiche o tematiche, purché non vi sia una necessità d’intervento prioritaria per altri spazi o temi nella città o nell’agglomerato avente diritto ai contributi in questione.1
Il DATEC stabilisce i requisiti dei programmi d’agglomerato e disciplina in particolare:
la procedura per la presentazione dei programmi;
i criteri per l’esame dei programmi;
i diritti e gli obblighi di collaborazione degli enti responsabili.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445). ↩
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