725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Per il calcolo dei contributi federali sono computabili i seguenti costi:
i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;
i costi d’acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;
i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;
1 i costi relativi alle misure di protezione dell’ambiente, del clima e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.
Non sono computabili:
i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che siano assolutamente necessarie per l’opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata del progresso tecnico e degli usuali standard;
indennità versate ad autorità e commissioni;
i costi d’acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445). ↩
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