725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:
a. 60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui 1. 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali,
2. 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato;
b. 40 per cento, secondo gli oneri stradali.
Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 1 lettera b avviene in base al modello dell’allegato 5.
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