725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Per oneri stradali s’intendono le spese sostenute dai Cantoni per le strade principali e cantonali e per le altre strade aperte al traffico motorizzato nonché le spese sostenute dai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN1per il completamento della rete delle strade nazionali approvata. Sono determinanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.
Per spese s’intendono le spese di personale, d’amministrazione, di costruzione, d’esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale.
Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:
i contributi federali ai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN per il completamento della rete delle strade nazionali approvata;
i contributi federali per le strade principali giusta l’articolo 16;
altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell’imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati;
i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.