Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 48, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoverso 3 della legge federale dell’8 marzo 19601sulle strade nazionali (LSN);
visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 14 capoverso 2, 17b capoverso 2 e 38 della legge federale del 22 marzo 19852concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin),3
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