732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale.
I membri dei comitati e l’Ufficio sono nominati dalla Commissione.
La durata del mandato è di quattro anni e coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il mandato dei membri della Commissione e dei comitati, nonché dell’Ufficio e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima.
Ai membri della Commissione e dei comitati si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all’articolo 8i dell’ordinanza del 25 novembre 19981sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).