732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’indennità dei membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati è retta per analogia dagli articoli 8l –8t OLOGA1per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è stabilito dal DATEC.
Per i presidenti del comitato della Commissione e dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti.
Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri indipendenti.