2 su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all’articolo 23 lettera qbis.
L’UFE è competente per la preparazione e l’esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC.
Footnotes
Abrogate dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 4213). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821). ↩
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