(art. 8a cpv. 3 e 19 cpv. 1bis)
Reddito del capitale e tasso di rincaro
Per il calcolo dei contributi secondo l’articolo 8a capoversi 1 e 2 si suppone:
- un reddito del capitale del 2,1 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le tasse di negoziazione);
- un tasso di rincaro dello 0,5 per cento.