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Art. 17a

734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mar 2000Fonte originale
  1. Gli articoli 1b –1d si applicano unicamente alle procedure settoriali i cui documenti di cui all’articolo 1b capoverso 3 della presente ordinanza sono inoltrati dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Tutte le altre procedure settoriali sono condotte secondo il diritto previgente.
  2. Su domanda del richiedente, l’UFE può applicare gli articoli 1b –1d alle domande inoltrate dopo il 1° luglio 2013, a condizione che nessun ente o organizzazione di cui all’articolo 1c capoverso 1 vi si opponga.

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