734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mar 2000Fonte originale
I seguenti progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere approvati senza la definizione quale dato acquisito in un piano settoriale se presumibilmente possono essere rispettate le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 19991sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e sono state esaurite le possibilità di raggruppamento con altre linee o altre infrastrutture esistenti:
la costruzione di nuove linee con una lunghezza massima di cinque chilometri se sono rispettati gli obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale;
la sostituzione, la modifica o l’ampliamento di linee se il tracciato della linea non viene spostato o viene spostato al massimo per cinque chilometri e i conflitti concernenti obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere compensati mediante provvedimenti di sostituzione;
i progetti le cui linee vengono eseguite per almeno l’80 per cento della loro lunghezza come cavi interrati in impianti esistenti o stabiliti come vincolanti per le autorità, quali strade, gallerie o cunicoli;
i progetti per i quali, sulla base di accertamenti relativi alla pianificazione del territorio, al diritto ambientale nonché tecnici ed economici, il richiedente dimostra che nessun’altra variante è da preferire.
L’UFE consulta i competenti servizi della Confederazione e dei Cantoni coinvolti in merito ai documenti presentati dal richiedente. Esso può altresì consultare le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale. Dopo aver esaminato i pareri pervenuti, l’UFE decide se deve essere svolta una procedura del piano settoriale.