734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
I lavori agli impianti elettrici devono di regola essere effettuati solo se non sono sotto tensione. Prima dell’inizio dei lavori, la parte di impianto interessata deve essere:
disinserita;
assicurata contro il reinserimento;
controllata quanto all’assenza di tensione;
messa a terra e cortocircuitata quando esiste il pericolo di tensioni indotte o di ritorno di tensione;
schermata dalle parti vicine rimaste sotto tensione.
Possono lavorare agli impianti elettrici sotto tensione solo gli installatori elettricisti AFC o persone con formazione equivalente. Devono essere specialmente istruiti ed equipaggiati per tali lavori secondo le più recenti conoscenze in materia.1
Per i lavori agli impianti elettrici sotto tensione, devono sempre essere impiegate due persone. Una di esse è designata quale responsabile.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). ↩
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