734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Prima della messa in servizio di un impianto elettrico o di sue parti deve essere effettuata una prima verifica durante la realizzazione. Questa prima verifica deve essere messa a verbale.
Prima della consegna di un impianto elettrico al proprietario deve essere effettuato un controllo finale. Questo controllo finale è effettuato:
da una persona del mestiere secondo l’articolo 8 o da una persona autorizzata al controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1; oppure
nel caso di un impianto elettrico alla cui realizzazione hanno collaborato diverse imprese, ognuna con un responsabile tecnico: dalla persona designata come responsabile di tutto l’impianto dal proprietario dello stesso.
Per consegna si intende il momento a partire dal quale l’impianto o sue parti sono utilizzati in maniera conforme alla destinazione.
Le persone che effettuano il controllo finale devono indicare i risultati di questo controllo in un rapporto di sicurezza (art . 37).
Il rapporto di sicurezza deve essere consegnato al proprietario dell’impianto dal titolare dell’autorizzazione generale d’installazione o dell’autorizzazione sostitutiva. Per i lavori per i quali sussiste una deroga dell’Ispettorato secondo l’articolo 23 è sufficiente il verbale della prima verifica.1
Dopo il controllo finale, il proprietario notifica al gestore della rete la conclusione dei lavori d’installazione e gli consegna il rapporto di sicurezza.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). ↩
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