734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Gli organi di controllo sono:
gli organi di controllo indipendenti;
i servizi d’ispezione accreditati;
i gestori di rete;
l’Ispettorato.
Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d’ispezione accreditati necessitano di un’autorizzazione dell’Ispettorato per effettuare il controllo.
I gestori di rete possono assumere i compiti di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato solo se:
costituiscono un’unità organizzativa indipendente sul piano giuridico e finanziario; o
effettuano controlli tecnici come organo di controllo indipendente o servizio d’ispezione accreditato solo per impianti che non sono alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione. In questo caso per i controlli tecnici devono tenere una contabilità separata.
L’accreditamento dei servizi d’ispezione è retto dall’ordinanza del 17 giugno 19961sull’accreditamento e sulla designazione. Il DATEC può stabilire i requisiti tecnici dell’accreditamento; a tale scopo sente l’Ispettorato e le organizzazioni professionali.