1 e2. …1
3. Gli attestati di competenza rilasciati secondo il diritto anteriore rimangono validi.
4. Il titolare, secondo il diritto anteriore, di un’autorizzazione per eseguire controlli di impianti può effettuarli fino al rilascio dell’autorizzazione di controllo, al più tardi però sino a due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
5. L’Ispettorato allestisce i registri dei titolari di autorizzazioni d’installazione e di controllo entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
6. I periodi di controllo fissati in base al diritto anteriore sono mantenuti. Se il controllo di un impianto richiesto dal diritto anteriore non ha ancora avuto luogo al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, deve essere eseguito secondo le prescrizioni procedurali anteriori:
7. L’Ispettorato fa eseguire a spese dei gestori di rete ritardatari i controlli di impianti secondo il capoverso 6 che non sono stati eseguiti entro i termini impartiti per il periodo transitorio.
8. I gestori di rete che non rispondono ai requisiti di cui all’articolo 26 capoverso 3 possono assumere i compiti di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato per sei mesi al massimo dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Abrogati dalla cifra IV n. 24 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). ↩
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