(art. 5 cpv. 2, 17 cpv. 2 lett. d, 32 cpv. 2 lett. a e 4, 35 cpv. 1 e 3, 36 cpv. 2 e 4)
1.1 Sottostanno a un controllo annuale: 1.1.1 gli impianti elettrici degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale; 1.1.2 gli impianti elettrici dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei classificati come militari; 1.1.3 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 2; 1.1.4 gli impianti elettrici nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati esplosivi o materiale pirotecnico; 1.1.5 gli impianti elettrici nelle miniere; 1.1.6 gli impianti elettrici realizzati, modificati o riparati da titolari di un’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13). 1.2 Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), esclusi gli impianti di rifornimento di carburante e le officine per la riparazione di veicoli. 1.3 Sottostanno al controllo ogni cinque anni: 1.3.1 gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1ae 2aclasse che risultano critici in relazione alla sicurezza della circolazione e dell’esercizio; 1.3.2 gli impianti elettrici delle installazioni e delle costruzioni militari classificate che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.1; 1.3.3 gli impianti elettrici situati nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni dei depositi di carburante, definite secondo i principi della SUVA; 1.3.4 gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione non specifici della ferrovia ma necessari per l’esercizio, che sono collegati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse, in particolare impianti di gallerie, officine e impianti di lavaggio; 1.3.5 gli impianti elettrici realizzati, modificati o riparati dal titolare di un’autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15; 1.3.6 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 1, fatta eccezione per i locali per massaggi, visite, trattamento, fisioterapia o gli studi dentistici situati al di fuori di cliniche; 1.3.7 gli impianti elettrici di impianti per la telefonia mobile situati su tralicci dell’alta tensione, inclusi i dispositivi di messa a terra, alimentati dalla rete di approvvigionamento elettrico generale. 1.4 Sottostanno al controllo ogni dieci anni: 1.4.1 gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che sono dotati di impianti di produzione di energia o che sono protetti contro le influenze del NEMP (Nuclear Electromagnetical Pulse); 1.4.2 gli impianti elettrici dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o merci; 1.4.3 gli impianti ad alta tensione alimentati da impianti elettrici, come filtri, laboratori di prova e generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli impianti ai raggi X non sanitari; 1.4.4 gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione non specifici della ferrovia ma necessari per l’esercizio, che sono collegati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse e che non sono controllati secondo il numero 1.3.4.
2.1 Sottostanno a un controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e nei mercati. 2.2 Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici negli impianti di rifornimento di carburante e nelle officine per la riparazione di veicoli situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi della SUVA, nonché gli impianti elettrici situati nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni. 2.3 Sottostanno al controllo ogni cinque anni: 2.3.1 gli impianti elettrici nei palchi dei teatri; 2.3.2 gli impianti elettrici nei locali in cui sono esposti all’azione di agenti corrosivi; 2.3.3 gli impianti elettrici delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica negli spazi pubblici; 2.3.4 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario dei gruppi 0 e 1, non controllati secondo il numero 1.3.6; 2.3.5 gli impianti elettrici nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne; 2.3.6 gli impianti elettrici nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato industriale; 2.3.7 gli impianti elettrici nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed artigianali, scuole ecc.; 2.3.8 gli impianti elettrici negli edifici e locali destinati ad accogliere molte persone, quali grandi magazzini e negozi per il fai da te con una superficie di vendita superiore a 1200 m2, teatri, cinema, padiglioni espositivi, sale da ballo, alberghi e ostelli, pensioni, case vacanza, case per anziani e case di cura, istituti per bambini, ospedali, caserme, scuole, università e simili; 2.3.9 gli impianti elettrici in piccoli esercizi di ristorazione come osterie, bar, take-away e simili con una superficie di vendita inferiore a 1200 m2per al massimo 300 persone; 2.3.10 gli impianti elettrici nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per imbarcazioni; 2.3.11 gli impianti elettrici che contengono parti con messa al neutro secondo lo schema III, nella misura in cui non sia applicabile nessun periodo di controllo più breve secondo il presente allegato. 2.4 Sottostanno al controllo ogni dieci anni: 2.4.1 gli impianti elettrici nei locali umidi adibiti ad attività artigianali; 2.4.2 gli impianti elettrici nei locali con pericolo d’incendio, adibiti ad attività artigianali; 2.4.3 gli impianti elettrici nelle officine artigianali; 2.4.4 gli impianti elettrici nei locali adibiti alla vendita che non sottostanno ai controlli di cui al numero 2.3.8 né a quelli di cui al numero 2.3.9; 2.4.5 gli impianti elettrici negli edifici adibiti a uffici; 2.4.6 gli impianti elettrici nelle chiese; 2.4.7 gli impianti elettrici negli arsenali; 2.4.8 gli impianti elettrici nelle aziende agricole; 2.4.9 gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.4.1; 2.4.10 gli impianti elettrici sulle imbarcazioni da diporto; 2.4.11 . 2.4.12 gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1ae 2aclasse che non sono controllati secondo il numero 1.3.1; 2.4.13 gli impianti elettrici di impianti per la telefonia mobile situati su edifici, alimentati dalla rete di approvvigionamento elettrico generale. 2.5 Tutti gli altri impianti elettrici sottostanno al controllo ogni 20 anni.
Gli impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni devono essere inoltre controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall’ultimo controllo.
Gli impianti di produzione di energia con o senza un collegamento a una rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodici delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali tali impianti sono collegati.
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