734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
Il contratto tra il titolare della flessibilità e il gestore della rete di distribuzione sull’utilizzo della flessibilità disciplina almeno:
l’impiego di un sistema di controllo e di regolazione;
la portata del previsto utilizzo della flessibilità;
il canale di informazione nonché la frequenza con cui il gestore della rete di distribuzione informa il titolare della flessibilità sull’utilizzo della sua flessibilità;
la rimunerazione;
la durata del contratto;
le modalità di disdetta.
Il gestore della rete di distribuzione pubblica annualmente le informazioni rilevanti per la stipula di un contratto, in particolare i tassi di rimunerazione.
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