734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
La domanda per un progetto pilota deve essere presentata al DATEC. Essa deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 23a LAEl, segnatamente:
l’oggetto e l’obiettivo del progetto;
l’organizzazione di progetto;
le modalità di partecipazione al progetto;
il luogo e la durata del progetto;
le disposizioni della LAEl alle quali si intende derogare.
Se dall’esame della domanda risulta che essa può essere autorizzata, il DATEC emana un’ordinanza con cui disciplina le condizioni quadro del progetto (art. 23a cpv. 3 LAEl). Il DATEC può consultare esperti per valutare le domande. In merito alla domanda emana una decisione.
Sulla base di un’ordinanza di cui al capoverso 2 possono essere approvate ulteriori domande per progetti pilota corrispondenti.
Eventuali rimunerazioni per costi di rete non coperti ai sensi dell’articolo 23a capoverso 4 LAEl necessitano dell’autorizzazione del DATEC. Sulla base di quest’ultima la società nazionale di rete rimborsa al gestore i costi di rete non coperti.
I risultati del progetto devono essere valutati dal titolare dell’autorizzazione in un rapporto finale. Il rapporto finale e i dati e le indicazioni necessari per la valutazione devono essere messi a disposizione del DATEC.
Al termine del progetto e in vista dell’adozione di un’eventuale modifica legislativa, l’UFE esegue una valutazione all’attenzione del DATEC. Informa il pubblico in merito ai progetti e alle informazioni acquisite.
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