734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
Il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio relativi ad impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 è, nel periodo 2009–2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d’interesse di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera b. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d’interesse di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera b.
I gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l’articolo 13 capoverso 1 oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla ElCom che il tasso d’interesse per questi impianti possa essere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1.
Se il corrispettivo per l’utilizzazione della rete per il 2009 è inferiore a quello dichiarato per il 2008, la ElCom può approvare per il 2009 l’applicazione del corrispettivo del 2008.
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