734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
La domanda di approvazione degli statuti del gestore della piattaforma dei dati (art. 17h cpv. 2 LAEl) deve essere presentata entro il 30 settembre 2025. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può prorogare di tre mesi questo termine una sola volta.
Essa contiene in particolare le informazioni e i documenti seguenti:
una bozza degli statuti;
l’esposizione dei costi non coperti che il richiedente ha sostenuto per la realizzazione della piattaforma dei dati fino alla presentazione della domanda;
una pianificazione dei costi;
un piano organizzativo e tecnico.
Il DATEC può stabilire ulteriori disposizioni concernenti la presentazione della domanda.
Se gli statuti sono approvati, il gestore della piattaforma dei dati rimborsa al richiedente entro dieci anni dalla messa in esercizio della piattaforma dei dati i costi secondo il capoverso 2 lettera b. Sono computabili tutti i costi necessari e adeguati per la realizzazione della piattaforma dei dati, compreso un interesse pari al costo medio del capitale secondo l’allegato 1. Il DATEC stabilisce l’importo da rimborsare.
Il DATEC può subordinare l’approvazione degli statuti e il rimborso dei costi a condizioni od oneri. Può stabilire il termine ultimo consentito per l’entrata in funzione della piattaforma dei dati.
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