734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
La società di rete stipula con i seguenti attori un accordo concernente le modalità per la messa a disposizione dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione per la riserva complementare:
nel caso di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione aventi una potenza inferiore a 30 MW: con i singoli aggregatori;
nel caso di impianti di cogenerazione aventi una potenza pari o superiore a 30 MW: con i singoli gestori.1
Gli aggregatori ricevono un importo forfettario, formato da un contributo unico per il servizio di aggregazione prestato e da un forfait per ciascun impianto e inverno. L’importo forfettario comprende anche i costi aggiuntivi non coperti di cui all’articolo 7 capoverso 6.2
Gli aggregatori stipulano con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione un accordo volto a garantire un impiego ottimale degli impianti per la riserva.
Il contenuto dell’accordo è retto per analogia dall’articolo 10; esso contiene inoltre una disposizione relativa alla riserva minima del vettore energetico. Gli accordi devono essere uniformi e possono essere modificati di anno in anno.
Nella fase dei bandi pubblici di cui all’articolo 14 la ElCom può escludere le offerte con importi forfettari e compensi per la disponibilità eccessivamente elevati per i gestori degli impianti.
Se il DATEC obbliga un aggregatore o un gestore a partecipare alla riserva complementare, i contenuti uniformi dell’accordo diventano parte integrante di tale obbligo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 677). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 693). ↩
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