734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
Nel caso di un rischio immediato, in particolare per l’esercizio stabile della rete, in deroga all’articolo 18 capoverso 1 la società di rete può effettuare prelievi da impianti afferenti a entrambe le parti della riserva anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di un gruppo di bilancio.
In casi eccezionali può prelevare elettricità nel quadro di eventuali accordi internazionali di solidarietà. Per un prelievo da una centrale elettrica di riserva si applica per analogia la restrizione di cui all’articolo 11 capoverso 2 concernente il rispetto dei valori limite di emissioni e delle prescrizioni cantonali. La società di rete notifica alla ElCom tutti i prelievi effettuati secondo il presente capoverso.
In deroga all’articolo 18 capoverso 1 la ElCom può, a titolo eccezionale, ordinare il prelievo da una centrale elettrica di riserva al fine di fornire energia supplementare alla riserva di energia idroelettrica. A tal fine deve essere adempiuta la condizione che, con ogni probabilità, senza tale misura la riserva di energia idroelettrica nella seconda parte dell’inverno non possa adempiere il suo scopo di riserva di energia idroelettrica.
La ElCom stabilisce, nel caso specifico, la quantità di energia da fornire, la procedura e le modalità. La procedura può consistere in un bando pubblico, un obbligo di mantenimento della riserva impartito a un gestore o una suddivisione tra diverse centrali idroelettriche ad accumulazione. Per l’energia fornita non è dovuto alcun compenso per il mantenimento della riserva.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.