734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
La riserva di energia idroelettrica è completata da una riserva con una potenza complessiva fino a 1000 MW (riserva complementare).
Alla costituzione della riserva complementare possono partecipare i gestori di impianti nei casi in cui:
a. si tratti di uno degli impianti seguenti:
1. centrali elettriche a gas o ad altri vettori energetici (centrali elettriche di riserva) che possono essere alimentate come impianti bicombustibili; è possibile derogare al requisito del doppio combustibile qualora non si raggiunga la potenza di cui al capoverso 1,
2. gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione; e
b. gli impianti immettano elettricità nella zona di regolazione svizzera.
D’intesa con la ElCom, il DATEC può:
aumentare la potenza di 1000 MW, se si prospetta un fabbisogno più elevato;
stabilire la priorità e l’entità con cui gli impianti di cui al capoverso 2 sono integrati nella riserva complementare;
1 ordinare alla società di rete di svolgere bandi pubblici per gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione (art. 14 cpv. 2). .
La partecipazione alla riserva complementare dura fino al 31 maggio 2030.2
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 834). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 677). ↩
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