734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
La riserva complementare è costituita con i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui il DATEC ha stipulato un accordo in vista della partecipazione alla riserva e della messa in esercizio a partire dal 15 febbraio 2023.
Per il raggiungimento della potenza di cui all’articolo 6 capoverso 1, l’UFE può includere nella riserva complementare, tramite bandi pubblici, ulteriori gestori di centrali elettriche di riserva esistenti. Inoltre può svolgere bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva, affinché i relativi gestori possano in un secondo tempo, se necessario, essere inclusi nella riserva complementare.1
Per l’aggiudicazione sono considerati in particolare i seguenti criteri:
ammontare del compenso per la disponibilità;
tempo necessario affinché un impianto sia convertito e pronto all’impiego;
ulteriori criteri come la qualità tecnica, l’ammissibilità, gli effetti sull’ambiente, l’ubicazione e l’allacciamento alla rete di un progetto nonché la possibilità di alimentare l’impianto con vettori energetici rinnovabili.
L’UFE può escludere le offerte con compensi per la disponibilità eccessivamente elevati e annullare il bando pubblico.2
Se non è possibile includere nella riserva nuove centrali elettriche di riserva a causa della mancanza di una base legale, ai promotori che avevano in precedenza ottenuto l’aggiudicazione sono rimborsate le spese necessarie per la pianificazione dei progetti e per le necessarie prestazioni preliminari. L’UFE decide in merito su richiesta. Se le prestazioni preliminari e le attività di pianificazione dei progetti mantengono a medio termine un valore per i promotori nonostante la mancata inclusione nella riserva, in sede di rimborso se ne tiene conto in misura adeguata.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 834). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 834). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 834). ↩
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