Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali e la misura in cui il conducente di un veicolo a guida autonoma è esonerato dai doveri di cui all’articolo 31 capoverso 1.
Può prevedere che i veicoli a guida autonoma possano effettuare manovre in assenza del conducente in aree di parcheggio separate dal resto del traffico e dalle aree destinate a pedoni e ciclisti. Disciplina le condizioni e i requisiti relativi a tali aree di parcheggio.
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